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CAPO II
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` INTERNA DELLO STATO
 
276 Attentato contro il Presidente della Repubblica 
Chiunque attenta alla vita alla incolumità o alla libertà personale dei Presidente della Repubblica è punito con l`ergastolo (c.p.290 bis).
 
277 Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica , è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (c.p.290 bis, 313).
 
278 Offese all`onore o al prestigio del Presidente della Repubblica 
Chiunque offende l`onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.290 bis, 292 bis, 313).
 
279 Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica 
Chiunque pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni (c.p.290 bis, 313).
 
280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione 
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell`ordine democratico , attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall`attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell`esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l`ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste .
281 Offesa alla libertà del Capo del Governo (abrogato) 
282 Offesa all`onore del Capo del Governo (abrogato) 
 
283 Attentato contro la costituzione dello Stato 
Chiunque commette un fatto duetto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall`ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
 
284 Insurrezione armata contro i poteri dello Stato
Chiunque promuove un`insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l`ergastolo. 
Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni: coloro che la dirigono, con l`ergastolo .
La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.
 
285 Devastazione, saccheggio e strage
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto duetto a portare la devastazione, il saccheggio (c.p.419) o la strage (c.p.422) nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l`ergastolo .
 
286 Guerra civile
Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato , è punito con l`ergastolo.
 
287 Usurpazione di potere politico o di comando militare
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell`esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l`ergastolo ed è punito con [la morte] se il fatto ha compromesso l`esito delle operazioni militari.
 
288 Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
 
289 Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali 
E` punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica (c.p.290 bis) o al Governo l`esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali l`esercizio delle loro funzioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l`esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.
 
289 bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione 
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell`ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell`ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, m conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell`ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell`ipotesi prevista dal terzo comma.
 
290 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate 
Chiunque pubblicamente (266-4) vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l`Ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione (292 bis, 313).
 
290 bis Parificazione al presidente della Repubblica di chi ne fa le veci 
Agli effetti degli artt. 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci (86 Cost.).
 
291 Vilipendio alla nazione italiana
Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.293).
 
292 Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
Chiunque vilipende la bandiera nazionale (12 Cost.) o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s`intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera (c.p.292 bis, 293).
 
292 bis Circostanza aggravante 
La pena prevista nei casi indicati dagli artt. 278 (offesa all`onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.
Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Codice Penale Militare di Pace.
 
293 Circostanza aggravante
Nei casi indicati dai due articoli precedenti , la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero (c.p. 4, 2423).